Art. 1.

      1. È istituito l'aeroporto civile di Latina, che costituisce il sistema aeroportuale della capitale insieme all'aeroporto «Leonardo da Vinci» di Fiumicino e all'aeroporto di Ciampino.
      2. La giunta della regione Lazio, di intesa con il comune di Latina e sentita la giunta provinciale di Latina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a individuare l'area entro la quale si deve procedere alla costruzione dell'aeroporto di Latina e delle infrastrutture ad esso collegate.